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Convivenza di fatto: come tutelare il partner con il contratto di convivenza

8 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min
Convivenza

Sempre più coppie scelgono di vivere insieme senza sposarsi o costituire un'unione civile. Si condivide la casa, si sostengono le spese comuni, magari si acquista un immobile o nascono dei figli. Eppure, molti conviventi non sanno quali tutele la legge riconosca loro e, soprattutto, quali non preveda affatto.

Con la legge n. 76 del 2016, la cosiddetta legge Cirinnà, la convivenza di fatto ha ricevuto una disciplina specifica. La legge riconosce alcuni diritti ai conviventi e mette a disposizione uno strumento per organizzare i rapporti patrimoniali: il contratto di convivenza. Restano però importanti differenze rispetto al matrimonio, che è bene conoscere per tutelare il partner in modo consapevole.


Chi sono i conviventi di fatto per la legge


Per la legge sono conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La disciplina si applica sia alle coppie eterosessuali sia a quelle dello stesso sesso.

Non possono essere considerati conviventi di fatto, ai sensi della legge, coloro che sono:

  • legati da rapporti di parentela, affinità o adozione;

  • sposati o uniti civilmente, tra loro o con altre persone.

Per accertare la stabile convivenza, il riferimento è la dichiarazione anagrafica: i conviventi devono avere la stessa residenza e risultare dallo stesso stato di famiglia presso il Comune. La semplice condivisione di fatto della casa, senza registrazione, rende più difficile dimostrare la convivenza e far valere i diritti previsti dalla legge.


Diritti riconosciuti anche senza contratto


Anche in assenza di un contratto di convivenza, la legge riconosce ai conviventi di fatto alcune tutele, soprattutto in ambito personale e sanitario:

  • assistenza in caso di malattia o ricovero: diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, come previsto per i familiari;

  • designazione del convivente come rappresentante: ciascuno può nominare l'altro perché lo rappresenti nelle decisioni sulla salute in caso di incapacità e, in caso di morte, per le scelte su donazione degli organi, trattamento del corpo e funerali;

  • nomina come tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente si trovi in condizione di non poter provvedere a sé stesso;

  • casa in locazione: in caso di morte del conduttore o di suo recesso, il convivente può subentrare nel contratto di affitto;

  • impresa familiare: il convivente che presta stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro partecipa agli utili e agli incrementi dell'azienda;

  • risarcimento del danno in caso di morte del convivente causata da fatto illecito di un terzo;

  • diritto agli alimenti: alla cessazione della convivenza, il giudice può riconoscerli al convivente in stato di bisogno, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza.


La legge prevede inoltre un diritto temporaneo di abitazione nella casa del convivente defunto, illustrato più avanti. Tuttavia, senza un contratto, non esiste alcuna regola sui rapporti patrimoniali: ciascuno resta titolare esclusivo di ciò che acquista e non è previsto un obbligo di contribuzione alle spese comuni.


Cosa può regolare il contratto di convivenza


Il contratto di convivenza consente ai conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune. È uno strumento flessibile, che si adatta alle esigenze concrete della coppia.

La forma

Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista deve poi trasmetterlo entro dieci giorni al Comune di residenza, per l'iscrizione all'anagrafe: solo così il contratto diventa opponibile ai terzi.


I contenuti

Il contratto può prevedere, in particolare:

  • l'indicazione della residenza comune;

  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro di ciascuno;

  • la scelta del regime di comunione dei beni, applicabile agli acquisti successivi, come avviene per i coniugi.

Il regime patrimoniale scelto può essere modificato in qualsiasi momento, con le stesse forme. Il contratto non può invece essere sottoposto a termine o condizione e non può contenere disposizioni sulla successione, perché la legge vieta i patti successori.


Quando il contratto non è valido

Il contratto è nullo, tra l'altro, se uno dei conviventi è già sposato, unito civilmente o vincolato da un altro contratto di convivenza, oppure se è minorenne o interdetto.


Lo scioglimento

Il contratto si risolve per accordo delle parti, per recesso di uno dei conviventi, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone, oppure per morte. Il recesso unilaterale richiede una dichiarazione ricevuta o autenticata da un notaio o da un avvocato, che la notifica all'altra parte. Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva di chi recede, la dichiarazione deve concedere all'altro convivente un termine non inferiore a novanta giorni per lasciare l'abitazione.


 
 
 

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