Testamento olografo, pubblico o segreto: quale scegliere e perché

Pensare al proprio testamento non è un gesto di pessimismo, ma di responsabilità verso le persone a cui si tiene. Spesso, però, la decisione viene rimandata, oppure affidata a poche righe scritte di getto su un foglio, senza conoscere le regole che ne determinano la validità.
L'ordinamento italiano prevede tre forme ordinarie di testamento: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto. Ciascuna ha requisiti precisi e offre un diverso grado di sicurezza. Conoscerle consente di scegliere lo strumento più adatto alla propria situazione familiare e patrimoniale.
Perché fare testamento: cosa accade se manca
In assenza di testamento si apre la successione legittima: è la legge a stabilire chi eredita e in quale misura, secondo un ordine prestabilito di parenti. Sono chiamati, in particolare, il coniuge (o l'unito civilmente), i figli, i genitori e gli altri ascendenti, i fratelli e le sorelle e, in mancanza, gli altri parenti fino al sesto grado. Solo se non vi sono successibili l'eredità è devoluta allo Stato.
La successione legittima non tiene conto delle esigenze concrete della famiglia. Ad esempio:
il convivente di fatto non è erede legittimo e, senza testamento, non riceve nulla;
un immobile può finire in comunione tra più eredi, con il rischio di difficoltà nella gestione o nella vendita;
non è possibile attribuire beni specifici a determinate persone, come la casa a un figlio e l'azienda a un altro;
non si possono beneficiare amici, enti benefici o associazioni.
Il testamento permette invece di organizzare il passaggio del patrimonio secondo la propria volontà, nei limiti previsti dalla legge, riducendo il rischio di incomprensioni e contenziosi tra gli eredi. Può contenere anche disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio o la nomina di un tutore.
Per fare testamento occorre avere la capacità di testare: non possono disporre per testamento i minori, gli interdetti per infermità di mente e coloro che, al momento della redazione, erano incapaci di intendere e di volere.
Le tre forme di testamento: requisiti e differenze
Il testamento olografo
È la forma più semplice e diffusa. Per essere valido deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Non richiede la presenza di testimoni né di un professionista e non comporta costi.
La semplicità, tuttavia, è anche il suo limite: il testamento olografo può essere smarrito, distrutto, sottratto o non ritrovato. Inoltre, se redatto senza assistenza, può contenere errori di forma o disposizioni poco chiare, che ne compromettono l'efficacia.
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara le proprie volontà al notaio, che le redige per iscritto, ne dà lettura e raccoglie le sottoscrizioni.
È la forma che offre la massima sicurezza: il notaio verifica l'identità e la capacità del testatore, lo assiste nella formulazione delle disposizioni e conserva l'atto nei propri registri. Il rischio di smarrimento o di contestazioni sulla provenienza è pressoché nullo. È adatto anche a chi non può o non sa scrivere.
Il testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo, anche con mezzi meccanici, e deve essere sottoscritto dal testatore. La scheda viene sigillata e consegnata al notaio alla presenza di due testimoni, che ne redige l'atto di ricevimento.
Unisce la riservatezza del contenuto, che resta noto solo al testatore, alla sicurezza della conservazione notarile. È una forma poco utilizzata nella prassi e non è consentita a chi non sa o non può leggere.
A confronto
Olografo | Pubblico | Segreto | |
Chi lo scrive | Il testatore, a mano | Il notaio, su dichiarazione del testatore | Il testatore o un terzo |
Testimoni | No | Due | Due, alla consegna |
Riservatezza | Massima | Contenuto noto al notaio e ai testimoni | Contenuto riservato |
Rischio di smarrimento | Alto, se non depositato | Nullo | Nullo |
Controllo di legittimità | No, salvo consulenza | Sì | Solo sulla forma esterna |
Costo | Nessuno | Onorario notarile | Onorario notarile |
Una regola utile: se il testamento segreto manca di qualche requisito, può comunque valere come testamento olografo, purché ne possieda i requisiti.
Errori frequenti nel testamento olografo
Nella pratica dello Studio capita spesso di incontrare testamenti olografi invalidi o di difficile interpretazione. Gli errori più ricorrenti sono:
testamento scritto al computer o da un'altra persona: anche se firmato dal testatore, non vale come olografo, perché manca l'autografia;
data incompleta o assente: la data deve indicare giorno, mese e anno ed è essenziale per stabilire, ad esempio, quale testamento prevalga in caso di più schede;
firma mancante o posta in un punto sbagliato: la sottoscrizione deve trovarsi alla fine delle disposizioni;
testamento "di coppia": due coniugi non possono disporre nello stesso atto, né a favore reciproco né di un terzo, perché il testamento congiuntivo è vietato dalla legge;
disposizioni ambigue: espressioni come "lascio la casa ai ragazzi" o "i miei risparmi a chi mi ha assistito" possono dare luogo a interpretazioni diverse e a liti;
beni non più esistenti: lasciare un immobile già venduto o un conto chiuso crea incertezze sulla reale volontà del testatore;
lesione della quota di legittima: il testamento resta valido, ma le disposizioni possono essere ridotte su richiesta degli eredi legittimari;
conservazione inadeguata: un testamento chiuso in un cassetto può non essere mai ritrovato, oppure essere distrutto da chi non ne condivide il contenuto.
Molti di questi rischi si evitano con un breve confronto con il notaio prima della redazione e con il deposito del testamento olografo presso lo Studio.
Legittima e quota disponibile: i limiti alla libertà di disporre
Il testatore non è del tutto libero di decidere a chi lasciare i propri beni. La legge riserva infatti una quota del patrimonio, detta quota di legittima, ad alcuni familiari stretti, i legittimari: il coniuge (o l'unito civilmente), i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. La parte restante è la quota disponibile, che può essere attribuita liberamente a chiunque.
Familiari presenti | Quota di legittima | Quota disponibile |
Solo il coniuge | 1/2 al coniuge | 1/2 |
Un solo figlio | 1/2 al figlio | 1/2 |
Due o più figli | 2/3 da dividere tra i figli | 1/3 |
Coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio | 1/3 |
Coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge, 1/2 da dividere tra i figli | 1/4 |
Solo ascendenti | 1/3 agli ascendenti | 2/3 |
Coniuge e ascendenti | 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
Al coniuge spettano inoltre i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la arredano.
Nel calcolo delle quote si tiene conto anche delle donazioni fatte in vita dal defunto. Se il testamento o le donazioni ledono la legittima, il legittimario può agire in giudizio con l'azione di riduzione, per recuperare quanto gli spetta. Per questo è importante valutare il testamento insieme alle donazioni già effettuate, tema approfondito nell'articolo Donazioni e successione: cosa valutare prima di donare.
Modificare o revocare un testamento
Il testamento è un atto sempre revocabile: fino all'ultimo momento il testatore può cambiare idea, modificare singole disposizioni o annullare del tutto le volontà espresse. Non è possibile rinunciare a questa facoltà, né impegnarsi con altri a non esercitarla.
La revoca può essere:
espressa, mediante un nuovo testamento oppure un atto ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, in cui il testatore dichiara di revocare in tutto o in parte le disposizioni precedenti;
tacita, ad esempio quando un testamento successivo contiene disposizioni incompatibili con quelle precedenti, oppure quando il testatore distrugge o cancella il proprio testamento olografo.
La legge prevede anche un caso particolare: le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli sono revocate di diritto se sopravviene o viene scoperta l'esistenza di un figlio.
È buona norma rivedere il testamento in occasione dei principali cambiamenti di vita, come un matrimonio, una separazione, la nascita di un figlio o nipote, la vendita o l'acquisto di beni importanti. Quando si redige un nuovo testamento, è consigliabile indicare chiaramente se sostituisce integralmente quelli precedenti, per evitare dubbi interpretativi.
Il ruolo del notaio: consulenza, conservazione e pubblicazione
Il notaio accompagna il testatore in ogni fase, qualunque sia la forma prescelta.
Consulenza. Prima della redazione, il notaio analizza la situazione familiare e patrimoniale, verifica il rispetto delle quote di legittima e delle donazioni già fatte, valuta l'incidenza del regime patrimoniale della famiglia e suggerisce le formulazioni più chiare. La consulenza è utile anche per chi sceglie il testamento olografo: il testo resta scritto di pugno dal testatore, ma è redatto in modo corretto.
Conservazione. Il testamento pubblico e quello segreto sono conservati dal notaio. Anche il testamento olografo può essere depositato presso lo Studio, che lo custodisce in modo riservato. I testamenti ricevuti o depositati vengono iscritti nel Registro Generale dei Testamenti, consultabile dopo il decesso: in questo modo si riduce il rischio che le ultime volontà restino sconosciute.
Pubblicazione. Dopo il decesso, chi è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, che avviene con un verbale alla presenza di due testimoni. Solo da quel momento il testamento può essere eseguito. Per il testamento pubblico, il notaio provvede agli adempimenti previsti dalla legge per renderlo operativo. In entrambi i casi, il notaio assiste gli eredi anche nelle fasi successive, dall'accettazione o rinuncia all'eredità alla dichiarazione di successione.
Domande frequenti sul testamento
Il testamento olografo scritto a mano su un foglio qualsiasi è valido? Sì, purché sia scritto per intero, datato e firmato di pugno dal testatore. Non servono carta bollata né testimoni.
Due coniugi possono fare un unico testamento insieme? No. Il testamento congiuntivo è vietato: ciascun coniuge deve redigere il proprio, anche se con contenuti simili.
Posso lasciare tutti i miei beni a una sola persona? Solo se non ci sono legittimari. In presenza di coniuge, figli o, in mancanza di figli, ascendenti, una parte del patrimonio è loro riservata per legge.
Il convivente può ereditare? Il convivente di fatto non è erede legittimo. Può ricevere beni solo per testamento, nei limiti della quota disponibile.
Quale forma di testamento è più sicura? Il testamento pubblico, perché è redatto e conservato dal notaio. Un buon compromesso è il testamento olografo redatto con la consulenza del notaio e depositato presso lo Studio.
Una scelta consapevole, con il supporto dello Studio
Non esiste una forma di testamento migliore in assoluto: la scelta dipende dalla composizione della famiglia, dal patrimonio e dal grado di riservatezza e sicurezza desiderato. Ciò che conta è che le proprie volontà siano espresse in modo valido, chiaro e conservate con cura.
Lo Studio Notarile Bredariol è a disposizione per un colloquio dedicato alla pianificazione successoria, nelle sedi di San Biagio di Callalta (tel. 0422 892223) e Arcade (tel. 0422 1498251). È possibile richiedere un appuntamento anche tramite la pagina Contatti.




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